IMU SCHEDA INFORMATIVA

IMU 2021

La Legge di Bilancio 2020 n.160/2019 dal 1° gennaio 2020 ha abrogato la TASI ed ha istituito la nuova IMU.

 

ACCONTO : SCADENZA 16 GIUGNO 2021

SALDO :       SCADENZA 16 DICEMBRE 2020

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2021. Si ricorda infine che chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso".

 

ALIQUOTE IMU 2021 (DELIBERA DI C.C. N.5/2021)

 

1.    Abitazione principale e relative pertinenze (massimo 1 pertinenza per ciascuna categoria C/2,C/6 e C/7 ) ricompresa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. abitazioni di lusso )

Aliquota 6,00 per mille

2.    Aree edificabili

Aliquota 9,60 per mille

3.     Fabbricati categoria D uso produttivo

Aliquota 9,60 per mille ( di cui aliquota 7,60 per mille a favore allo Stato )

4.    Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce) , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati

Aliquota 2 per mille

5.     Fabbricati strumentali ad uso agricolo ( Cat.D10 o altre categorie con specifica annotazione catastale di ruralità)

Aliquota 1 per mille  

6.         Tutti gli altri fabbricati , non specificati nelle precedenti categorie  

Aliquota 9,60 per mille

 

DETRAZIONE di euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e per le seguenti fattispecie :

  • unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze. Si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  • alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

 

NOVITA’ RILEVANTI

 

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

Non si fa più riferimento all’abitazione coniugale, bensì alla casa familiare. A fronte di un provvedimento del giudice di assegnazione dell’abitazione, quindi, si costituisce ai fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario (prima era il coniuge affidatario) dei figli anche nel caso in cui non esista un rapporto di coniugio con l’altro genitore. Dalla lettura della norma si evince, altresì, che il diritto di abitazione non si costituisce nel caso in cui non vi siano figli minori affidati.

PROPRIETARIO RESIDENTE ALL’ESTERO (novità art. 1 comma 48 Legge 178/2020): A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà .

Non è più richiesta la iscrizione all’AIRE.

 

IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA D: versano allo Stato la imposta con la aliquota 7,60 per mille e al Comune la restante imposta con la aliquota del 2 per mille.

 

BENI CONDOMINIALI: il versamento dell’imposta deve essere effettuato dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE E BENI MERCE: sono soggetti ad IMU.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 i beni merce (quelli delle imprese costruttrici) sono esenti dall’IMU.

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE: la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 

COME FARE IL VERSAMENTO IMU

Soggetti privati: Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale, per via telematica, tabaccherie autorizzate .

Soggetti con Partita Iva: Modello F24 con modalità telematiche – Per casi particolari vedi sito www.agenziaentrate.gov.it o rivolgersi al proprio consulente di fiducia.

Codici per modello F24: Codice catastale del Comune di Castel Ritaldi: C252

 

Codici tributo:

 

3912 IMU – abitazione principale e pertinenze delle categorie A1, A8 e A9

3913 IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale

3916 IMU – aree edificabili

3918 IMU – altri fabbricati

3925 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D (Quota gettito a favore dello Stato aliquota 7,6 per mille)

3930 IMU – immobili ad uso produttivo categoria D – (Quota gettito a favore del Comune aliquota 2 per mille)

3939 IMU – fabbricati costruiti e destinati dalla impresa costruttrice alla vendita

 

N.B.: Per codici diversi da quelli sopra elencati si prega di contattare questo Ufficio.

 

ALTRE INFORMAZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Resta confermata la esenzione per la abitazione principale (diversa dalle categorie catastali A/1,A/8,A/9) e delle relative pertinenze (una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ) ed anche per i terreni agricoli di questo Comune;

 

2. Riduzione al 50% della base imponibile per la abitazione e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo a genitori o figli che le utilizzano come abitazione principale - CONDIZIONI:

- il contratto o la dichiarazione verbale di comodato sia registrato.

- il comodante (colui che concede in uso gratuito la abitazione) abbia la residenza e dimora nel Comune di Castel Ritaldi e il comodatario (colui che riceve l’immobile ad uso gratuito) abbia la residenza e la dimora nella abitazione che riceve in uso gratuito.

- il comodante deve possedere   nel solo Comune di Castel Ritaldi la sola abitazione che concede in uso gratuito oppure possieda, oltre alla abitazione data in comodato, al massimo un'altra abitazione adibita a propria abitazione principale (sempre ad esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9),

- Il possesso da parte del comodante di abitazione ubicata in qualsiasi altro Comune diverso da quello di Castel Ritaldi esclude il diritto al beneficio.

Non vi sono limiti di possesso immobiliare in capo al comodatario beneficiario. Se tutte le condizioni indicate sono soddisfatte il comodante/soggetto passivo applicherà la aliquota del 9,6 per mille sulla base imponibile ridotta del 50%. Per godere di tale agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU entro il termine del 30 giugno 2021 o presentare all’Ufficio Tributi del Comune copia del contratto di comodato registrato alla Agenzia delle Entrate.

3. Esenzione prima rata IMU emergenza COVID-19 – Art. 1 comma 599 Legge di Bilancio 2021 n.178/2020

Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU relativa a:

  1. Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti balneari;
  2. Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi (proprietari, usufruttuari, ecc ) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

 

Nota:

  • le attività di bed & breakfast e di case vacanze per poter usufruire della esenzione devono essere esercitate da parte del soggetto passivo di imposta in forma imprenditoriale (Min economia e finanze – risposta a faq del 4/12/2020).
  • Per altre ed eventuali agevolazioni legate alla emergenza COVID-19 si rimanda alla normativa di riferimento.

 

Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia alla normativa di riferimento Legge n. 160/2019 art. 1 comma 738 e seguenti ed al Regolamento comunale IMU.

 

 

Per info

  • Uff. Risorse – Gestione tributi: 0743/252840 (Orario al pubblico : Lunedi e mercoledi dalle 15 alle 18 – Martedi e venerdi dalle 9 alle 12 – L’orario potrebbe subire variazioni )
  • E mail : ufficiorisorse@comune.castel-ritaldi.pg.it
  • PEC : comune.castelritaldi@postacert.umbria.it  

Causa emergenza COVID-19 l’accesso all’ufficio è consentito solo per casi ritenuti indifferibili e previo appuntamento.

Contenuto pubblicato il 01-01-0001, aggiornato al 03-05-2023