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ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO FINO A 1000 PARTECIPANTI
SCIA ARTICOLO 38 BIS

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali (teatro, musica, danza, musical), che si svolgono in un orario compreso tra 8:00 e le 23:00, fino ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta è sostituito da una Scia (art. 19 della legge 07/08/1990, n. 241), fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. Le modifiche sono state introdotte con l'art. 38 bis del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in L. n. 120 del 11/09/2020, e valgono fino al 31 dicembre 2021.


Contenuto pubblicato il 04-02-2020, aggiornato al 19-07-2021